Art. 54
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Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica sicurezza del Comune in cui e' avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia e' fatta all'autorita' di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione e' compreso il primo lungo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia e' fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorita' portuale o consolare competente. Gli uffici, ai quali e' presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati. La denuncia deve indicare:
- 1)il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
- 2)il luogo, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio;
- 3)la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si e' verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- 4)il nome e il cognome, l'eta', la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
- 5)lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo;
- 6)il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio. ((Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13)).
Testo vigente dal 26 febbraio 1988 al 15 gennaio 1994 · versione 35 su Normattiva