Art. 69
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Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di lire 50 mila, se il ritardo non supera i trenta giorni.
Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva