Art. 69

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Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. La pena pecuniaria e' ridotta ad un quarto, con un minimo di lire 50 mila, se il ritardo non supera i trenta giorni.

Testo vigente dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art69 · fonte su Normattiva