Art. 69
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 giugno 2024 al 13 giugno 2025. Leggi il testo vigente →
Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa ((pari al centoventi)) per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa ((del quarantacinque)) per cento dell'ammontare delle imposte dovute((...)).62 6392
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
62con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
63con decorrenza dal 1 gennaio 2016
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.
D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
92Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Testo vigente dal 29 giugno 2024 al 13 giugno 2025 · versione 87 su Normattiva