Art. 69
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1998 al 22 ottobre 2015. Leggi il testo vigente →
Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 22 ottobre 2015 · versione 19 su Normattiva