Art. 71

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1998 al 29 giugno 2024. Leggi il testo vigente →

Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.

Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 29 giugno 2024 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art71 · fonte su Normattiva