Art. 29
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(Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972) Contenuto della dichiarazione 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
- a)le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
- b)le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
- c)la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
- d)gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
- e)i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
- f)gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
- g)i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
- h)i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
- i)le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
- l)il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
- m)il valore globale netto dell'asse ereditario;
- n)le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova. 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio. 3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire, per eccesso se e' superiore.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997 · versione 0 su Normattiva