Art. 29

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(Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972) Contenuto della dichiarazione 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

  • a)le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
  • b)le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
  • c)la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
  • d)gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
  • e)i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
  • f)gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
  • g)i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
  • h)i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
  • i)le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
  • l)il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
  • m)il valore globale netto dell'asse ereditario;
  • n)le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova. ((n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili)). 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio. 3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire, per eccesso se e' superiore.

Testo vigente dal 30 maggio 1997 al 3 ottobre 2024 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art29 · fonte su Normattiva