Art. 29

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(Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972) Contenuto della dichiarazione 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

  • a)le generalita', l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
  • b)le generalita', la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di parentela o affinita' col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
  • c)la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
  • d)gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;
  • e)i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di ((...)) assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova; 50
  • f)gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
  • g)i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
  • h)i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
  • i)le passivita' e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
  • l)il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
  • m)il valore ((...)) netto dell'asse ereditario; 50
  • n)le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova. ((n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.)) 50 2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle (( lettere c), i), n) e n-bis))) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio. 50 2-bis. ((Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente.)) 50 3. ((Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.)) 50
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

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Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2025 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art29 · fonte su Normattiva