Art. 33
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(Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972) Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione 1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 24 2. L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere:2
- a)le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;
- b)le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
- c)le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio. 3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 1991, n. 413
2La L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993."
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
4Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel modificare l'art. 23, comma 3, lettera c) della L. 30 dicembre 1991, n. 413, ha conseguentemente disposto (con l'art. 63, comma 1) che "Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994".
Testo vigente dal 30 ottobre 1993 al 1 maggio 1994 · versione 4 su Normattiva