Art. 7

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(Art. 6 D.P.R. n. 637/1972) Determinazione dell'imposta 1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna a) della tariffa al valore globale netto dell'asse ereditario. Se vi sono piu' eredi e se vi sono legatari l'imposta e' ripartita tra loro in proporzione al valore delle rispettive quote di eredita' e dei rispettivi legati. 2. Se l'erede, il coerede o il legatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del defunto l'imposta determinata nei suoi confronti a norma del comma 1 e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore dell'eredita', della quota di eredita' o legato. 3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 10 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art7 · fonte su Normattiva