Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposte successorie - Cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto - Incompleta descrizione della fattispecie concreta - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lett. c ), della legge n. 342 del 2000], censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto. Il rimettente non ha in alcun modo illustrato, neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza dei motivi avanzati in via principale dal ricorrente nel giudizio a quo , nonostante gli stessi avessero priorità logica e fossero, in caso di accoglimento, suscettibili di determinare l'annullamento dell'atto impugnato. Il difetto di informazioni circa il contenuto e la sorte di tali motivi - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di promovimento - non consente di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata e si traduce nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione. Sotto un diverso profilo, non è chiaro quale sia il tipo di correzione auspicato, avendo lo stesso rimettente evidenziato che il recupero della legalità costituzionale potrebbe avvenire attraverso una pluralità di opzioni espressamente indicate, che, tuttavia, determinano incertezza in ordine alla direzione dell'intervento richiesto, ancorché il dispositivo ne scelga una sola. Per l'insegnamento secondo cui l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 238/2014, 220/2014, 219/2014, 275/2013 e 271/2011; ordinanza n. 24/2015. Sulla manifesta inammissibilità di questioni viziate da incompleta descrizione della fattispecie concreta, ovvero da difettosa motivazione sulla rilevanza, o comunque premature, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per indeterminatezza o incertezza del petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 29/2015, 96/2014 e 318/2013.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - CUMULO DELL’IMPOSTA SULL’ASSE GLOBALE CON L’IMPOSTA DOVUTA SULLE SINGOLE QUOTE PER GLI EREDI “INDIRETTI”, NON LEGATI DA RAPPORTO DI CONIUGIO NÉ DI PARENTELA IN LINEA RETTA CON IL DEFUNTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - INCOMPLETA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO, NON SUPERABILE IN BASE AGLI SCRITTI DIFENSIVI DELLE PARTI COSTITUITE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta dovuta sulle singole quote trasferite ai successori «mortis causa». L’incompleta descrizione della fattispecie impedisce, infatti, il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio «a quo», della norma censurata, sia «ratione temporis» (in quanto, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della legge n. 342 del 2000, la disposizione denunciata si applica solo alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni ha scadenza non successiva al 31 dicembre 2000), sia in riferimento al cumulo dell'imposta sull'asse globale con quella sulla singola quota ereditaria o sul legato (in quanto il denunciato cumulo si applica solo nei confronti dell'erede, coerede o legatario che non è coniuge né parente in linea retta del defunto), e tali lacune non sono colmabili in base agli scritti difensivi delle parti e si traducono in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Sul principio di autosufficienza dell’ordinanza di remissione e sulla impossibilità di colmare le lacune dell’ordinanza stessa nella descrizione della fattispecie in base agli scritti difensivi delle parti, v. la citata sentenza n. 329 del 2001, nonché le ordinanze n. 279 del 2000, n. 119 del 2002, n. 22, n. 125 e n. 166 del 2005.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICAZIONE DI ALIQUOTE PROGRESSIVE SUL VALORE GLOBALE NETTO DELL’ASSE EREDITARIO ANZICHÉ SULLE SINGOLE QUOTE EREDITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEL SINGOLO EREDE O LEGATARIO - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA APPLICABILITÀ DELLA NORMA CENSURATA (COMMA 2 DELL’ART. 7 D.LGS. N. 346 DEL 1990) NEI GIUDIZI A QUIBUS, AVENTI AD OGGETTO L’IMPUGNAZIONE DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELLA SOLA IMPOSTA SUL VALORE NETTO GLOBALE DELL’ASSE EREDITARIO, EMESSI NEI CONFRONTI DEGLI EREDI “DIRETTI” DEL DEFUNTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale (riferita all'intero patrimonio del «de cuius») con l'imposta dovuta sulle singole quote (riferita al trasferimento di ricchezza conseguito dagli eredi o legatari). La rilevanza della questione nei giudizi principali è solo genericamente affermata dal remittente ed è omessa una specifica motivazione sull'applicabilità della disposizione censurata nei giudizi «a quibus», che sarebbe stata tanto più necessaria dal momento che i giudizi principali non riguardano l'imposta sulle singole quote ereditarie, prevista dal citato comma 2 a carico esclusivamente dei cosiddetti eredi o legatari “indiretti”, ma hanno ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di liquidazione della sola imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, prevista dal comma 1 dell'indicato art. 7, ed appunto emessi – nella specie – nei confronti degli eredi cosiddetti “diretti” del defunto.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICAZIONE DI ALIQUOTE PROGRESSIVE SUL VALORE GLOBALE NETTO DELL’ASSE EREDITARIO ANZICHÉ SULLE SINGOLE QUOTE EREDITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEL SINGOLO EREDE O LEGATARIO - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIÀ DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto comporterebbe, a causa della progressività delle aliquote di imposizione sull'asse globale ereditario, un carico fiscale differente, a parità di valore del lascito ereditario, a seconda che dei beni ereditari beneficino «uno o più soggetti». Analoghe questioni sono state già dichiarate non fondate sulla base del rilievo che l'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario colpisce l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza agli aventi causa «uti singuli», in quanto si collega direttamente con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, sicché non può ravvisarsi violazione del principio di capacità contributiva nell'applicazione dell'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, perché questa ha carattere reale ed in tale tipo di imposta «la capacità contributiva è data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene»; e tale soluzione va confermata anche con riferimento alla disciplina dell’imposta sulle successioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, la quale continua ad articolarsi (con diversità di presupposto e di base imponibile) in una imposizione di carattere prevalentemente patrimoniale e reale, gravante su tutti i successori ed incidente sull'asse ereditario globale, ed in una imposizione delle quote ereditarie e dei legati, gravante soltanto sui successori cosiddetti “indiretti” ed incidente sul singolo trasferimento (od incremento) di ricchezza in favore di ciascun beneficiario, con la precisazione che non irragionevolmente né arbitrariamente il legislatore ha assunto, nella sua discrezionalità, il complessivo patrimonio ereditario quale base di commisurazione dell'imposta progressiva da ripartire fra i beneficiari, avendo come fine il perseguimento, in occasione delle vicende traslative «mortis causa», di politiche redistributive non sindacabili dalla Corte costituzionale, se non nei limiti della manifesta arbitrarietà o irrazionalità (nella specie non sussistente), e che non è contrario al principio generale di cui all'art. 53, secondo comma, Cost. che un'imposta reale possa essere anche progressiva in funzione del solo valore dell'asse globale, mentre la lamentata ingiustificata disparità di trattamento fiscale di lasciti ereditari di identico valore, non sussiste giacché la tassazione di tali lasciti avviene commisurando l'aliquota progressiva ad assi di diversa entità e, pertanto, riguarda situazioni non omogenee e tra loro non comparabili. - Sull’oggetto della imposta sulle successioni, che si collega direttamente al patrimonio ereditario unitariamente considerato, v. le citate sentenze n. 147 del 1975 e n. 68 del 1985, nonché le ordinanze n. 170 e n. 172 del 1988, n. 222 del 1989, n. 211 del 1990, n. 179 del 1992 e n. 353 del 1993.