Art. 28T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1975 al 28 aprile 1981. Leggi il testo vigente →

Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere. Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 e' arrotondato all'unita' superiore. Le candidature devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con piu' di 5.000 abitanti, 30 nei Comuni con piu' di 2.000 abitanti e 10 nei minori. Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre anzidette. 8 La popolazione del Comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma e' autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o ai segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione e' redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare. Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di una lista nello stesso Comune, ne' puo' presentarsi come candidato in piu' di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi e' stato gia' eletto in un Comune, non puo' presentarsi come candidato in altri Comuni. La presentazione della candidatura deve essere fatta alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale mandamentale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 aprile 1975, n. 130

8

La L. 24 aprile 1975, n. 130 ha disposto (con l'art. 10) che "A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 [...] la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta: da almeno 10 e da non piu' di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti; da almeno 30 e da non piu' di 45 elettori nei comuni con piu' di 2.000 e fino a 5.000 abitanti; da almeno 35 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con piu' di 5.000 e fino a 10.000 abitanti; da almeno 70 e da non piu' di 100 elettori nei comuni con piu' di 10.000 e fino a 40.000 abitanti; da almeno 150 e da non piu' di 220 elettori nei comuni con piu' di 40.000 e fino a 100.000 abitanti; da almeno 200 e da non piu' di 300 elettori nei comuni con piu' di 100.000 e fino a 500.000 abitanti; da almeno 350 e da non piu' di 500 elettori nei comuni con piu' di 500.000 abitanti".

Testo vigente dal 30 aprile 1975 al 28 aprile 1981 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art28 · fonte su Normattiva