Art. 30T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17

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La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

  • a)verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
  • b)((ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa));
  • c)elimina, i nomi dei candidati per i quali manca, la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
  • d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
  • e)ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Testo vigente dal 30 aprile 1975 al 23 marzo 1990 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art30 · fonte su Normattiva