Art. 35 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n 136, art. 22
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La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedi' precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso L'Ufficio centrale. Tale designazione potra' essere comunicata entro il venerdi' precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purche' prima dell'inizio della votazione.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 31 luglio 2021 · versione 0 su Normattiva