Art. 58 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 6°, 7° e 13°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 12°, 13° e 14°
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L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece; dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purche' siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma, precedente.
Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 28 marzo 1993 · versione 0 su Normattiva