Art. 75T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1960 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del presente Capo. Ove i Consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela.

Testo vigente dal 23 giugno 1960 al 13 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art75 · fonte su Normattiva