Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI - SISTEMA ELETTORALE PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A CINQUEMILA ABITANTI - DISCIPLINA VIGENTE - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione delle norme sull'elezione degli amministratori dei Comuni con piu' di cinquemila abitanti non incorre in alcuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 75, comma secondo, Cost., e, nella sua formulazione attuale, esprime un quesito chiaro, omogeneo ed univoco, in quanto - diversamente dall'analogo quesito del 1991, dichiarato inammissibile perche' ambiguo - appare chiaramente circoscritto alla unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla conseguente estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con voto limitato (attualmente in vigore per i soli comuni con meno di cinquemila abitanti); ne' l'eventuale abrogazione referendaria puo' comportare rischi di paralisi, sia pur temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali, essendo comunque possibile ovviare alle difficolta' operative, connesse all'applicazione della normativa di risulta, mediante interventi successivi del legislatore ordinario. Pertanto, va dichiarata ammissibile la richiesta referendaria per l'abrogazione (in alcuni casi parziale, in altri integrale) degli artt. 11, 12, 27, 33, 34, 35, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79 e 81, nonche' delle intestazioni delle rispettive Sezioni II e III dei Capi IV, V, VI e VII del Titolo secondo del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, e successive modificazioni e integrazioni. - Sull'inammissibilita' della precedente richiesta, v. S. n. 47/1991.
sentenza 33/1993massima n. 19083 Riguarda ancheart. 56 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 79 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 74 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 47 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 71 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 18
ELEZIONI - COMUNI - LEGGI ELETTORALI - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - ABROGAZIONE PARZIALE - INCERTEZZE NELLE CONSEGUENZE E DIFFICOLTA' APPLICATIVE - AMBIGUITA' DEL QUESITO - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Il quesito referendario abrogativo relativo a talune norme del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e successive modoficazioni ed itegrazioni, in particolare quelle che, nelle intenzioni dei promotori, hanno per oggetto: a) l'eliminazione dell'attuale differenziazione tra il sistema elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e quello previsto per i comuni con popolazione superiore, a vantaggio del primo (c.d. sistema maggioritario; b) l'eliminazione del potere conferito all'elettore per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di votare per i singoli candidati prescelti, in qualunque lista ricompresi (c.d. panachage), si presenta ambiguo e suscettibile di generare incertezze sulle conseguenze dell'abrogazione, dando spazio ad una normativa priva di una sua intrinseca ratio unitaria e suscettibile di interpretazioni diverse in punti fondamentali, anche a prescindere dal rischio di una paralisi nel funzionamento degli organi elettivi comunali fino all'adozione da parte del legislatore ordinario di una disciplina integrativa. Da tutto cio' consegue che non puo' essere sottoposto a consultazione elettorale il quesito referendario sopra descritto. (Inammissibilita' della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 12, 27 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 32, 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 49 (nella parte indicata indicata nell'epigrafe della sentenza), 51 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 55 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 56, 57, 58, 60 (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), 68,69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), 79, 80 e 81, nonche' delle intestazioni delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nelle parti indicate nell'epigrafe della sentenza), e III del Capo V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VI del Titolo II, e delle Sezioni II (nella parte indicata nell'epigrafe della sentenza) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente dela Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ("Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"), e successive modificazioni ed integrazioni. - S. nn. 16/1978 e 29/1987
sentenza 47/1991massima n. 16931 Riguarda ancheart. 33 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 71 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 57 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 35 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 72 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.art. 32 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.e altri 23
ELEZIONI - INELEGGIBILITA' - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 15, N. 3 - AMMINISTRATORI DI ENTI, ISTITUTI O AZIENDE DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA DEL COMUNE, CESSATI O DIMESSI DALLA CARICA PRIMA DELLA CONVALIDA DELL'ELEZIONE - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - OMESSA PRECISAZIONE NELLA DISPOSIZIONE DEL MOMENTO IN CUI LA CAUSA DI INELEGGIBILITA' PUO' ESSER FATTA VALERE - POSSIBILITA' DI RIMUOVERE LA CAUSA OSTATIVA FINO AL MOMENTO DELLA CONVALIDA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e' costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida dell'elezione. La illegittimita' della disposizione deriva dal fatto che la norma non precisa il momento in cui spiega la sua efficacia la causa di ineleggibilita'; e tale momento, che non puo' coincidere ne' con quello delle elezioni ne' con quello in cui il conflitto di interessi si manifesta in tutta la sua evidenza, va individuato nel momento in cui i poteri, a seguito delle elezioni, vengono effettivamente conferiti al consigliere neo-eletto e cioe' nel momento della convalida della elezione che, ai sensi dell'art. 75 del t.u. n. 570 del 1960 deve avvenire nella seduta immediatamente successiva alle elezioni stesse.
Riguarda anched.P.R. 570/1960