Art. 41 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 37 e D. L. L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1
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Alle ore sei del giorno per il quale e' indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere. Quindi, previa constatazione della integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, o in apposita scatola, se entrambe le urne debbano essere adibite a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione. Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identita' o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identita' apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare, sotto la sua responsabilita', la identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 88. L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 46.
Testo vigente dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956 · versione 0 su Normattiva