Art. 21
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[2]((In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commissione elettorale circondariale presieduta dal presidente del tribunale, o dal pretore, e composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale)). La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.
Testo vigente dal 2 luglio 1989 al 21 marzo 1998 · versione 8 su Normattiva