Art. 25 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19
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((Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni distaccate di pretura circondariale. Le sottocommissioni sono presiedute dai magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale)). Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'. Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.
Testo vigente dal 2 luglio 1989 al 21 marzo 1998 · versione 8 su Normattiva