Art. 37 — Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29
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Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanni sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e da segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.
Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva