Art. 37Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29

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Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanni sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e da segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 9 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art37 · fonte su Normattiva