Art. 54Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1965, n. 1, art. 32, comma 7

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Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, e' punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000. Se l'omissione e' dolosa, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

Testo vigente dal 28 aprile 1967 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art54 · fonte su Normattiva