Art. 195
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Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le rispettive tariffe sono deliberate dal podesta' o dal rettorato e sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del genio civile e del consiglio provinciale dell'economia corporativa. Nelle tariffe puo' essere stabilita una percentuale di aumento della tassa per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, e' data facolta' al contribuente di liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa mediante il versamento di una somma eguale a venti annualita' di essa. Nelle tariffe puo' essere inoltre preveduta una speciale tassa, in misura inferiore a quella relativa alle occupazioni permanenti, per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con veicoli agli edifici od ai fondi.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 4 febbraio 1962 · versione 0 su Normattiva