Art. 195
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[1]((Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:
- a)occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:
[2]Tassa per metro Classi di Comuni quadrato in lire (art. 11) massima -------------------------------------- Classe A......... 20.000
[3]" B......... 16.000
[4]" C......... 12.000
[5]" D......... 9.000
[6]" E......... 7.000
[7]" F......... 5.000
[8]" G......... | " H......... > 3.000 " I......... |
- b)occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 5.000 a metro quadrato;
- c)occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'. La tassa e' ridotta del 50 per cento per i passi cartabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici ed ai fondi: e' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande "simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa e' ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. E' in facolta' dei Comuni e delle Province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualita' del tributo)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
66La Corte Costituzionale con sentenza 23-30 gennaio 1962, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 3/02/1962, n. 31) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dagli art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 5 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione".
Testo vigente dal 24 maggio 1962 al 24 dicembre 1993 · versione 79 su Normattiva