Art. 195
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Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le rispettive tariffe sono deliberate dal podesta' o dal rettorato e sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del genio civile e del consiglio provinciale dell'economia corporativa. Nelle tariffe puo' essere stabilita una percentuale di aumento della tassa per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, e' data facolta' al contribuente di liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa mediante il versamento di una somma eguale a venti annualita' di essa. Nelle tariffe puo' essere inoltre preveduta una speciale tassa, in misura inferiore a quella relativa alle occupazioni permanenti, per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con veicoli agli edifici od ai fondi. 66
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
66La Corte Costituzionale con sentenza 23-30 gennaio 1962, n. 2 (in G.U. 1ª s.s. 3/02/1962, n. 31) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 195 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e nell'art. 332, comma quinto, del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, e modificato dagli art. 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 5 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, e art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione".
Testo vigente dal 4 febbraio 1962 al 24 maggio 1962 · versione 77 su Normattiva