Art. 269
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Il corrispettivo e' dovuto dagl'inquilini di case e di appartamenti e dai conduttori di locali a qualunque uso adibiti. Non sono tenuti al pagamento del corrispettivo coloro che non profittano del servizio comunale e provvedono altrimenti al trasporto dell'immondizie dai locali di loro pertinenza, quando sia riconosciuto dall'ufficio municipale d'igiene che i mezzi da essi adoperati sono conformi alle esigenze della pubblica sanita' e alle disposizioni dei regolamenti locali.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 23 maggio 1941 · versione 0 su Normattiva