Art. 269
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[1]Contribuenti.
[2]La tassa e' dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonche' a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata. 8587
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
33La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
85Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.
Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le disposizioni del presente articolo avranno efficacia dal 1 gennaio 1984.
Testo vigente dal 2 marzo 1983 al 1 gennaio 1994 · versione 101 su Normattiva