Art. 269
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1982 al 2 marzo 1983. Leggi il testo vigente →
((La tassa e' dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonche' a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.)) 85
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
33La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
85Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.
Testo vigente dal 16 dicembre 1982 al 2 marzo 1983 · versione 99 su Normattiva