Art. 269
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1941 al 16 dicembre 1982. Leggi il testo vigente →
((La tassa e' dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto e' istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.)) 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
33La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.
Testo vigente dal 23 maggio 1941 al 16 dicembre 1982 · versione 38 su Normattiva