Art. 270
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La tariffa dei corrispettivi e le norme per le esenzioni in rapporto alle condizioni economiche degli utenti, all'uso cui i locali sono destinati ed alla ubicazione di questi, sono deliberate dal podesta' e soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 23 maggio 1941 · versione 0 su Normattiva