Art. 270
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[1]Tariffa.
[2]La tassa e' commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o novici, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale. I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta. ((Per l'abitazione colonica la tassa e' dovuta anche quando nell'area in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada d'accesso all'abilitazione stessa. La tassa e' comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta)). 91 I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno. Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, deVono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273. 8587
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
33La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
85Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1983.
Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le disposizioni del presente articolo avranno efficacia dal 1 gennaio 1984.
D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144
91Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che la presente modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1989.
Testo vigente dal 27 aprile 1989 al 1 gennaio 1994 · versione 107 su Normattiva