Art. 270
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La tassa e' commisurata alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati. Per la sua applicazione i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, nei quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno altresi' specificate le speciali esenzioni o facilitazioni che, in relazione alle condizioni locali, riterranno di poter accordare. ((Nei regolamenti potranno essere altresi' previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano piu' di tre vani oltre i servizi)). Tali regolamenti, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze, che provvede all'omologazione di essi, sentito il Ministero dell'interno. Le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273. 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
33La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.
Testo vigente dal 15 ottobre 1960 al 16 dicembre 1982 · versione 70 su Normattiva