Art. 289 — Controversie circa la spettanza dei tributi
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Sulle questioni circa la spettanza dei tributi a comuni diversi della medesima provincia, decide, su ricorso dei contribuenti o dei comuni, la Giunta provinciale amministrativa: se le questioni riguardano comuni appartenenti a provincie diverse, decide il ministro dell'Interno. Spetta anche al ministro dell'Interno di decidere le contestazioni che interessano due amministrazioni provinciali.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva