Art. 289Controversie circa la spettanza dei tributi

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((Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di piu' Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facolta', entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Province. La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione e' alternativa. Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonche' i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai Comuni interessati, che possono controdedurre non oltre trenta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso, ai termini degli articoli 277 e 282. La Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il Ministro per le finanze debbono decidere la questione entro centottanta giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati. Risolta la questione circa la spettanza del tributo, si proseguono gli atti a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo medesimo. Lo stesso procedimento si applica per i tributi provinciali)).

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 30 giugno 1967 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art289 · fonte su Normattiva