Art. 289 — Controversie circa la spettanza dei tributi
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Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di piu' Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facolta' di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Province. La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione e' alternativa. Il ricorso deve essere presentato all'autorita' cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo. Il contribuente e' tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo. Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame. Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di piu' Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo. Il provvedimento che decide il ricorso e' notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonche' ad effettuare, di ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto gia' riscosso. Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione. 97
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
97Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 69, comma 5) che "Le controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato articolo 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive".
Testo vigente dal 30 ottobre 1993 al 22 dicembre 2008 · versione 114 su Normattiva