Art. 289Controversie circa la spettanza dei tributi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952. Leggi il testo vigente →

Sulle questioni circa la spettanza dei tributi a comuni diversi della medesima provincia, decide, su ricorso dei contribuenti o dei comuni, la Giunta provinciale amministrativa: se le questioni riguardano comuni appartenenti a provincie diverse, decide il ministro dell'Interno. Spetta anche al ministro dell'Interno di decidere le contestazioni che interessano due amministrazioni provinciali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art289 · fonte su Normattiva