Art. 55 — Casi di frode
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E' punito con la multa da una a dieci volte l'imposta dovuta il produttore, il commerciante all'ingrosso e al minuto e, in generale, chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento dell'imposta, anche mediante abuso delle esenzioni stabilite nel presente capo. La stessa pena si applica quando i trasporti di generi siano fraudolentemente sprovvisti di bollette di accompagnamento nei casi in cui tale bolletta e' prescritta, oppure siano provvisti di bolletta irregolare o non piu' valida, nonche' per la fraudolenta omissione o irregolare tenuta del registro di carico e scarico da parte del commerciante all'ingrosso. La pena della multa non puo', comunque, essere applicata in misura inferiore a lire cinquanta. Ove il commerciante all'ingrosso o al minuto abbia gia' riportato due condanne per violazioni previste da questo articolo, puo' essere ordinata la chiusura dell'esercizio per un periodo da quindici giorni a sei mesi. L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento dell'imposta dovuta.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva