Art. 55 — Casi di frode
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((E' punito con la multa da due a venti volte l'imposta dovuta, il produttore, il commerciante all'ingrosso e al minuto e, in genere, chiunque, mediante atti fraudolenti, si sottrae o tenta di sottrarsi al pagamento della imposta, anche mediante abuso delle esenzioni stabilite nel presente capo)). La stessa pena si applica quando i trasporti di generi siano fraudolentemente sprovvisti di bollette di accompagnamento nei casi in cui tale bolletta e' prescritta, oppure siano provvisti di bolletta irregolare o non piu' valida, nonche' per la fraudolenta omissione o irregolare tenuta del registro di carico e scarico da parte del commerciante all'ingrosso. ((La pena della multa non puo' comunque essere applicata in misura inferiore a lire tremila)). Ove il commerciante all'ingrosso o al minuto abbia gia' riportato due condanne per violazioni previste da questo articolo, puo' essere ordinata la chiusura dell'esercizio per un periodo da quindici giorni a sei mesi. L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento dell'imposta dovuta.
Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva