Art. 44
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 44 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 44 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
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Spiegazione
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4 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - COSTITUZIONE DI RISERVE - INDENNITA' - PRINCIPI DELLA LEGGE STATALE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE, 7 SETTEMBRE 1964.
La legge nazionale ha derogato, rispetto alla zona delle Alpi, alle norme generali del T.U. sulla caccia concernenti limiti e modalita' per la costituzione delle riserve e, in particolare, ha derogato rispetto alla stessa zona, alla disposizione contenuta nell'art. 44 circa l'indennita' da corrispondersi al proprietario dissenziente. Queste deroghe pur non essendo espresse, sono chiare, giacche' risultano dal fatto che tutto il territorio ricadente in quella zona, escluse soltanto le zone riservate dai privati, puo' essere sottoposto a riserva ai sensi dell'art. 67 del medesimo t.u. senza altre formalita' o vincoli che non siano quelli previsti da questa disposizione. E poiche' la Regione Trentino-Alto Adige, con la legge regionale 7 settembre 1964, non ha sostanzialmente mutato la situazione di fatto e di diritto gia' esistente in base alla legge nazionale, la Corte ritiene che nella specie non ricorrano i presupposti per un raffronto della legge regionale con gli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 67 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art44 · fonte su Normattiva