Art. 44
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[1]La costituzione di bandita o di riserva e' disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia.
[2]La concessione puo' essere data solo per superfici continue di terreno e a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Per superfici continue s'intendono quelle che non presentano complessivamente interruzioni superiori ai due decimi del territorio oggetto della concessione.
[3]Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva, anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione puo' essere disposta coattivamente.
[4]In tal caso il decreto relativo e' emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonche' le modalita' del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare, per le riserve consorziali, il quinto della superficie delle medesime e, per le bandite e per le riserve appartenenti ad un unico concessionario, il decimo.
[5]Nel decreto di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, la superficie della zona vincolata, nonche' gli estremi necessari per la identificazione di essa. Il decreto stesso contiene le condizioni alle quali la concessione e' subordinata, specialmente circa gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina, al numero degli agenti di vigilanza e, qualora si tratti di concessione che includa coattivamente dei fondi, al pagamento delle indennita' di cui al precedente comma.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945 · versione 0 su Normattiva