Art. 44
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[1]La costituzione di bandita o di riserva e' disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti il Comitato provinciale e il Comitato centrale della caccia.
[2]La concessione puo' essere data solo per superfici continue di terreno e a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria. Per superfici continue s'intendono quelle che non presentano complessivamente interruzioni superiori ai due decimi del territorio oggetto della concessione.
[3]Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva, anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione puo' essere disposta coattivamente.
[4]In tal caso il decreto' relativo e' emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonche' le modalita' del relativo pagamento. I terreni da comprendere coattivamente non possono superare, per le riserve consorziali, il quinto della superficie delle medesime e, per le bandite e per le riserve appartenenti ad un unico concessionario, il decimo.
[5]Nel decreto di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, la superficie della zona vincolata, nonche' gli estremi necessari per la identificazione di essa. Il decreto stesso contiene le condizioni alle quali la concessione e' subordinata, specialmente circa gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina, al numero degli agenti di vigilanza e, qualora si tratti di concessione che includa coattivamente dei fondi, al pagamento delle indennita' di cui al precedente comma. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Testo vigente dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967 · versione 3 su Normattiva