Art. 91
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[1]All'atto del pagamento delle tasse specificate nell'articolo precedente dovra' versarsi all'Ufficio del Registro anche l'importo delle seguenti sopratasse:
- 1)per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, escluse le licenze rilasciate agli agenti di vigilanza a termini della lettera b) dell'articolo precedente, L. 12;
- 2)per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda o altra arma impostata (lettere c), d), e) L. 25;
- 3)per ogni licenza di quagliara (lettera f) L. 10;
- 4)per ogni licenza di uccellagione (lettere g), h), i) L. 25;
- 5)per ogni licenza di appostamento fisso di caccia (lettera l) L. 5.
[2]Similmente per ogni L. 100 o frazione di L. 100 di tassa ettariale per le riserve dovra' pagarsi una sopratassa. Di L. 30; per ogni tabella, indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, dovra' pagarsi una sopratassa di L. 0,20.
[3]Oltre le sopratasse predette, ogni cacciatore o uccellatore deve pagare la quota d'iscrizione al C.O.N.I., comprendente l'assicurazione contro gl'infortuni, mediante versamento sul conto corrente postale del C.O.N.I. stesso. Deve pagare, altresi', direttamente alla sezione del luogo di residenza, l'importo della tessera d'iscrizione alla sezione della Federazione italiana della caccia.
Testo vigente dal 25 luglio 1939 al 19 giugno 1947 · versione 0 su Normattiva