Art. 91
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[1]All'atto del pagamento delle tasse specificate nell'articolo precedente dovra' versarsi all'Ufficio del Registro anche l'importo delle seguenti sopratasse:
- 1)per ogni licenza di caccia anche con uso di fucile, escluse le licenze rilasciate agli agenti di vigilanza a termini della lettera b) dell'articolo precedente, L. 12;4
- 2)per ogni licenza di barca a motore, archibugio, spingarda o altra arma impostata (lettere c), d), e) L. 25;4
- 3)per ogni licenza di quagliara (lettera f) L. 10;4
- 4)per ogni licenza di uccellagione (lettere g), h), i) L. 25;4
- 5)per ogni licenza di appostamento fisso di caccia (lettera l) L. 5.4
[2]Similmente per ogni L. 100 o frazione di L. 100 di tassa ettariale per le riserve dovra' pagarsi una sopratassa. Di L. 30; per ogni tabella, indicante il divieto di caccia e soggetta al pagamento della tassa di bollo, dovra' pagarsi una sopratassa di L. 0,20.
[3]Oltre le sopratasse predette, ogni cacciatore o uccellatore deve pagare la quota d'iscrizione al C.O.N.I., comprendente l'assicurazione contro gl'infortuni, mediante versamento sul conto corrente postale del C.O.N.I. stesso. Deve pagare, altresi', direttamente alla sezione del luogo di residenza, l'importo della tessera d'iscrizione alla sezione della Federazione italiana della caccia.9 5
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458
4Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le sopratasse venatorie previste dall'art. 91, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono rispettivamente, elevate a lire centoventi, duecentocinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquanta".
D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768
5Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1948, la sopratassa per le tabelle indicati il divieto di caccia, di cui all'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene elevata a L. 1,40".
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 69) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all'art. 18 della Costituzione".
Testo vigente dal 1 luglio 1962 al 16 settembre 1967 · versione 10 su Normattiva