Art. 91
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((Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:
- a)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;
- b)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi lire 2.000;
- c)per ogni licenza di caccia con uso di fucile a piu' di due colpi lire 2.500;
- d)per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;
- e)per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in piu' lire 20.000;
- f)per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;
- g)per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;
- h)per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa erariale per le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una soprattassa di lire 100;
- i)per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50)).
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458
4Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le sopratasse venatorie previste dall'art. 91, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono rispettivamente, elevate a lire centoventi, duecentocinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquanta".
D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768
5Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1948, la sopratassa per le tabelle indicati il divieto di caccia, di cui all'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene elevata a L. 1,40".
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 69) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all'art. 18 della Costituzione".
Testo vigente dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025 · versione 15 su Normattiva