Art. 91
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 91 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Testo vigente dal 9 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 91 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
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Spiegazione
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6 versioni dal 1939
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CACCIA - D.P.R. 10 MAGGIO 1955, N. 987: DECENTRAMENTO DALLO STATO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI ED A COMITATI PROVINCIALI DELLE ATTRIBUZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DELLA CACCIA - T.U. 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ARTT. 8, TERZO COMMA, E 91, ULTIMO COMMA: SOSTANZIALE COMPITO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DI "INQUADRARE" OBBLIGATORIAMENTE I CACCIATORI - VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Con il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste, disposto con il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, la maggior parte delle attribuzioni statali in materia di caccia e' stata trasferita alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali che hanno assorbito, quasi integralmente, le finalita' pubbliche della Federazione della caccia e la vigilanza su tutte le fasi e le forme nelle quali si concreta l'esercizio della caccia. Dal confronto dei compiti assegnati alle amministrazioni provinciali ed ai comitati provinciali (art. 38 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 985) con quelli assegnati alla Federazione della caccia (art. 86 T.U. 5 giugno 1939, n. 1016) si evince che alla Federazione spettano funzioni che o sono gia' di quegli organi o meramente ausiliarie di quelle, o che oggi si devono ritenere cessate, o, infine, tali che possono far sorgere sospetti sulla legittimita' costituzionale nel caso di un ente pubblico a struttura associativa. La Federazione della Caccia, lungi dall'assicurare la vigilanza sull'attivita' della caccia, si limita in sostanza a "inquadrare" obbligatoriamente i cacciatori e a presiedere alla loro attivita', in patente violazione pertanto dell'art. 18 Cost.
Riguarda ancheart. 38 d.P.R. 987/1955art. 8 Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art91 · fonte su Normattiva