Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1990 al 29 aprile 2012. Leggi il testo vigente →
Formalita' e volture da eseguirsi a debito 1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
- a)le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;
- b)le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
- c)le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese;
- d)le formalita' e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
- e)le formalita' e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 29 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva