Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1990 al 29 aprile 2012. Leggi il testo vigente →

Formalita' e volture da eseguirsi a debito 1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

  • a)le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;
  • b)le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
  • c)le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese;
  • d)le formalita' e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
  • e)le formalita' e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 29 aprile 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art16 · fonte su Normattiva