Art. 16
Formalita' e volture da eseguirsi a debito 1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
- a)le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale; ((b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni));
- c)le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 ((...));
- d)le formalita' e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
- e)le formalita' e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali. 2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta. ((2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15)).
Testo vigente dal 29 aprile 2012 al 1 gennaio 2027 · versione 23 su Normattiva