Art. 9
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Sanzioni 1. Chi omette o ritarda la richiesta di trascrizioni o annotazioni obbligatorie e' punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. Se l'omissione o il ritardo riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito o per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire seicentomila. 2. Se il ritardo non supera i trenta giorni, le pene pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte ad un quarto con un minimo di lire sessantamila. 3. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento del suo importo. 4. Per ogni altra inosservanza delle norme del presente testo unico si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire trecentomila.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997 · versione 0 su Normattiva