Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1998 al 22 ottobre 2015. Leggi il testo vigente →
((1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amminsitrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.)) 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
8Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 lettera c)) che " e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140."
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 22 ottobre 2015 · versione 10 su Normattiva