Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. ((Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.))20 2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amminsitrativa ((da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni)).8 20

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

8

Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 lettera c)) che " e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140."

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

20

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, coma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Testo vigente dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art9 · fonte su Normattiva