Art. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1997 al 1 aprile 1998. Leggi il testo vigente →

Sanzioni 1. Chi omette o ritarda la richiesta di trascrizioni o annotazioni obbligatorie e' punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. Se l'omissione o il ritardo riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito o per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire seicentomila. 2. Se il ritardo non supera i trenta giorni, le pene pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte ad un quarto con un minimo di lire sessantamila. 3. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento del suo importo. (( 3-bis. Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non e' stata versata ovvero e' stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.)) 4. Per ogni altra inosservanza delle norme del presente testo unico si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire trecentomila.

Testo vigente dal 30 maggio 1997 al 1 aprile 1998 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art9 · fonte su Normattiva